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Roma, 20 gennaio 2017

 

Circolare n. 25/2017

 

Oggetto: Notizie in breve.

 

Autotrasporto – Albo – Il decreto Milleproroghe ha posticipato al 28 febbraio p.v. (in precedenza 31 gennaio) la scadenza per il versamento da parte delle imprese di autotrasporto dei contributi d’iscrizione all’Albo per il 2017 – art. 9 D.L. 30.12.2016 n. 244, su G.U. n. 304 del 30.12.2016.

 

Divieti di circolazione 2017 – E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016 il decreto ministeriale 13.12.2016 con il calendario 2017 dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti (massa complessiva superiore a 7,5 ton).

 

Autotrasporto – ADR – Si rammenta la scadenza annuale del 28 febbraio entro cui i consulenti alla sicurezza per il trasporto merci pericolose (d.lgvo n. 35/2010) devono redigere la relazione sullo svolgimento dell’attività dell’impresa ai fini della sicurezza.

 

Valichi alpini – Monte Bianco – Nel mese di febbraio, per lavori di manutenzione, la circolazione nel Traforo del Monte Bianco nelle ore notturne avverrà a senso unico alternato. Inoltre, il Traforo rimarrà completamente chiuso al traffico le notti di martedì 31 gennaio (dall’1,00 alle 4,00), lunedì 6 febbraio (dalle 23,45 alle 4,00) e lunedì 20 febbraio (dalle 22,00 alle 6,00).

 

Periodo di riferimento

Senso

Barriere di pedaggio

 

Lun.

Mar.

Mer.

Gio.

Febbraio

 

p

1

2-

p

7

8

9

13

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15

16

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21

22

23

APERTURA

CHIUSURA

FRA"ITA

-

22:30

23:00

23:30

00:45

01:30

02:45

03:30

04:45

05:15

06:00

-

 

 

 

ITA"FRA

-

22:30

23:45

00:30

01:45

02:30

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05:30

-

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 210/2016

Codirettore

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n.304 del 30.12.2016

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244

Proroga e definizione di termini. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 

                         *****OMISSIS*****

 

                               Art. 9

     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

  1. All'articolo  49  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

  b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite  dalle

seguenti: «dal 2012 al 2017».

  2.  L'entrata  in   vigore   del   decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e' prorogata al

31 dicembre 2017. Conseguentemente, le  autorizzazioni  all'esercizio

di attivita' di formazione e concessione  per  lo  svolgimento  delle

attivita' di salvamento acquatico, rilasciate entro  il  31  dicembre

2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.

  3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le

parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31

dicembre 2017».

  4.  All'articolo  216,  comma  11,  terzo  periodo,   del   decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino  al  31  dicembre

2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di  entrata  in

vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4».

  5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno

1974, n. 298,  e'  prorogato,  limitatamente  all'anno  2017,  al  28

febbraio 2017.

  6. Fermo restando il divieto di cui  all'articolo  19  del  decreto

legislativo 5 giugno 2015,  n.  81,  in  attesa  dell'emanazione  dei

provvedimenti di autorizzazione  per  l'assunzione  di  ispettori  di

volo, la facolta' dell'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC)

di  assumere,  in   via   transitoria,   non   oltre   venti   piloti

professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del  decreto-legge

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

17 dicembre 2012, n. 221, e' prorogata al 31 dicembre 2018.

  7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6,

pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2017  e  2018,

l'ENAC  provvede  con  risorse  proprie.   Alla   compensazione   dei

conseguenti effetti finanziari in  termini  di  indebitamento  netto,

pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si

provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la

compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione

vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.

189 e successive modificazioni.

  8. E' prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui  all'articolo

1, comma 807, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  qualora  il

procedimento di progettazione e realizzazione delle opere  sia  stato

avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e

che al 31 dicembre  2016  abbia  conseguito  l'adozione  di  variante

urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA.

Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente  comma,

i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma

808, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono  rispettivamente

prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017.

  9. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013,

n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2014,

n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle  seguenti:

«31 dicembre 2017».

 

                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO

 

 

 

G.U. n.304 del 30.12.2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 dicembre 2016 

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione  stradale

fuori  dai  centri  abitati  nell'anno  2017  nei  giorni  festivi  e

particolari,  per  veicoli  di  massa  superiore  a  7,5  tonnellate.

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI

 

  Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della  strada,  approvato

con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive

modificazioni;

  Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7  del

Regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della

strada, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16

dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina  le

limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai  centri  abitati

in particolari giorni e per particolari veicoli;

  Considerato che, al fine di garantire in via  prioritaria  migliori

condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei  periodi  di

maggiore intensita' della stessa, si  rende  necessario  limitare  la

circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e  dei  complessi

di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima

autorizzata superiore a 7,5 t;

  Considerato che, per le stesse  motivazioni,  si  rende  necessario

limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli  adibiti

a trasporti eccezionali nonche' dei  veicoli  che  trasportano  merci

pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1  e  4,  del  nuovo  codice

della strada;

  Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale n.

6636 del 28 novembre 2016;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

  1. E' vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli

ed ai complessi di veicoli,  per  il  trasporto  di  cose,  di  massa

complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi

e negli altri particolari giorni dell'anno 2017 di seguito elencati:

  a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,

maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;

  b) tutte  le  domeniche  dei  mesi  di  giugno,  luglio,  agosto  e

settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;

  c) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

  d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 14 aprile;

  e) dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 15 aprile;

  f) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 17 aprile;

  g) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

  h) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;

  i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 1° giugno;

  j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;

  k) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 1° luglio;

  l) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 dell'8 luglio;

  m) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 15 luglio;

  n) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 22 luglio;

  o) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 luglio;

  p) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 29 luglio;

  q) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 4 agosto;

  r) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 5 agosto;

  s) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 12 agosto;

  t) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;

  u) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 19 agosto;

  v) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 26 agosto;

  w) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;

  x) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;

  y) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 23 dicembre;

  z) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;

  aa) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

  2. Per i complessi di veicoli  costituiti  da  un  trattore  ed  un

semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il

limite di massa di cui  al  comma  precedente  deve  essere  riferito

unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel  caso  in

cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara  dello

stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione

non  si  applica  se  il  trattore  circola  isolato  e   sia   stato

precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per

la prosecuzione del  trasporto  della  merce  attraverso  il  sistema

intermodale,  purche'  munito  di  idonea  documentazione  attestante

l'avvenuta riconsegna.

 

                               Art. 2

  1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla  Sardegna,  muniti

di idonea  documentazione  attestante  l'origine  del  viaggio  e  di

destinazione  del  carico,  l'orario  di  inizio   del   divieto   e'

posticipato di ore  quattro.  Limitatamente  ai  veicoli  provenienti

dall'estero con un solo conducente e' consentito, qualora il  periodo

di riposo giornaliero, come previsto dalle norme del  regolamento  CE

n. 165/2014 e successive modifiche, cada in coincidenza del posticipo

di cui al presente comma, di usufruire, con  decorrenza  dal  termine

del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.

  2.  Per  i   veicoli   diretti   all'estero,   muniti   di   idonea

documentazione attestante la destinazione  del  carico,  l'orario  di

termine del divieto e' anticipato di ore due; per i  veicoli  diretti

in  Sardegna  muniti   di   idonea   documentazione   attestante   la

destinazione  del  viaggio,  l'orario  di  termine  del  divieto   e'

anticipato di ore quattro.

  3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per  i  veicoli

diretti agli interporti di rilevanza nazionale o  comunque  collocati

in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi

alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano,  Rivalta

Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai  terminal

intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e  Milano  smistamento,

agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo  aereo,

e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione

si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico

vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite  gli

stessi interporti, terminal  intermodali  ed  aeroporti,  all'estero,

nonche' ai complessi  veicolari  scarichi,  che  siano  diretti  agli

interporti e ai terminal intermodali per essere caricati  sul  treno.

Detti veicoli devono essere muniti di idonea  documentazione  (ordine

di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

  4. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  provenienti  dalla

rimanente parte del territorio nazionale, purche'  muniti  di  idonea

documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario  di  inizio

del divieto e' posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli

costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga  applicabile

al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche  quando

quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio

nazionale. Al fine di favorire  l'intermodalita'  del  trasporto,  la

stessa deroga e' accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli  che

circolano  in  Sicilia,  provenienti  dalla   rimanente   parte   del

territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione

di quello proveniente dalla Calabria attraverso  i  porti  di  Reggio

Calabria  e  Villa   San   Giovanni,   purche'   muniti   di   idonea

documentazione attestante l'origine del viaggio.

  5. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  diretti  ai  porti

dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti  verso  la  rimanente

parte del territorio  nazionale,  per  i  veicoli  che  circolano  in

Sicilia, diretti verso la rimanente parte  del  territorio  nazionale

che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione  di  quelli  diretti

alla Calabria attraverso i porti  di  Reggio  Calabria  e  Villa  San

Giovanni,  e  per  i  veicoli  impiegati   in   trasporti   combinati

strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte  marittime  di

cui all'art. 1 del decreto del  Ministro  dei  trasporti  31  gennaio

2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo

di applicazione del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della

navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purche' muniti di

idonea documentazione attestante la destinazione  del  viaggio  e  di

lettera  di  prenotazione  (prenotazione)   o   titolo   di   viaggio

(biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 1 non trova

applicazione.

  6. Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  i  veicoli

provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del

Vaticano,  o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai   veicoli

provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

  7. Le disposizioni riportate  nei  precedenti  commi  si  applicano

anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti  in  condizione  di

eccezionalita',  salvo  diverse  prescrizioni  eventualmente  imposte

nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma  6,  del

decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive

modificazioni.

 

                               Art. 3

  1. Il divieto di cui  all'art.  1  non  trova  applicazione  per  i

veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati,  anche  se

circolano scarichi:

  a)  adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di

emergenza, o che trasportano materiali ed  attrezzature  a  tal  fine

occorrenti  (Vigili  del  fuoco,  Protezione  civile,   societa'   di

erogazione di servizi pubblici essenziali - gas, luce,  acqua  -  con

documentazione a bordo  da  esibire  in  occasione  di  controlli  di

polizia, anche in momenti successivi secondo le  indicazioni  fornite

dagli stessi organi di controllo, etc.);

  b) militari o con targa CRI (Croce rossa italiana), per  comprovate

necessita' di servizio, e delle forze di polizia;

  c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade  per

motivi urgenti di servizio;

  d) delle amministrazioni comunali contrassegnati  con  la  dicitura

«Servizio nettezza  urbana»  nonche'  quelli  che,  per  conto  delle

amministrazioni  comunali,  effettuano   il   servizio   «smaltimento

rifiuti»,  purche'  muniti  di  apposita  documentazione   rilasciata

dall'amministrazione comunale;

  e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del  Ministero

dello sviluppo  economico  o  alle  Poste  Italiane  S.p.a.,  purche'

contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema  «Poste  Italiane»,

nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione

rilasciata  dall'amministrazione  delle  poste  e  telecomunicazioni,

anche estera, nonche'  quelli  in  possesso,  ai  sensi  del  decreto

legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  di  licenze  e  autorizzazioni

rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni

di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;

  f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e

comprovate ragioni di servizio;

  g) adibiti al trasporto di carburanti  o  combustibili,  liquidi  o

gassosi, destinati alla distribuzione  e  consumo  sia  pubblico  che

privato;

  h) adibiti al  trasporto  esclusivamente  di  animali  destinati  a

gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da  effettuarsi

od effettuate nelle quarantotto ore;

  i) adibiti esclusivamente al servizio  di  ristoro  a  bordo  degli

aeromobili  o  che  trasportano  motori  e  parti  di   ricambio   di

aeromobili;

  l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di  altri  servizi

indispensabili destinati alla marina mercantile,  purche'  muniti  di

idonea documentazione;

  m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

  1) giornali, quotidiani e periodici;

  2) prodotti per uso medico;

  3) latte, escluso  quello  a  lunga  conservazione,  o  di  liquidi

alimentari, purche', in quest'ultimo  caso,  gli  stessi  trasportino

latte o siano diretti al  caricamento  dello  stesso.  Detti  veicoli

devono essere muniti di cartelli indicatori  di  colore  verde  delle

dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di  altezza,  con  impressa  in

nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20  m,  fissati  in

modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

  n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto

legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,

adibite al trasporto di cose, che circolano su  strade  non  comprese

nella  rete  stradale  di  interesse  nazionale  di  cui  al  decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

  o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso

domestico, ed autocisterne  adibite  al  trasporto  di  alimenti  per

animali da allevamento;

  p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

  q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili  che

devono essere trasportate in regime ATP;

  r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari  deteriorabili

che non richiedono il trasporto in regime ATP, quali frutta e ortaggi

freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali  non  ancora

germogliati, pulcini destinati  all'allevamento,  uova  da  cova  con

specifica attestazione  all'interno  del  documento  di  trasporto  o

equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o  provenienti

dall'estero, nonche' i sottoprodotti derivanti dalla macellazione  di

animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di

colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e  0,40  di  altezza,

con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a  0,20

m fissati in modo ben visibile  su  ciascuna  delle  fiancate  e  sul

retro.

  2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi':

  a)  per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare   all'obbligo   di

revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purche' il  veicolo

sia munito del foglio di prenotazione e solo  per  il  percorso  piu'

breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di

svolgimento delle operazioni di revisione,  escludendo  dal  percorso

tratti autostradali;

  b) per i veicoli che compiono percorso per  il  rientro  alle  sedi

dell'impresa intestataria degli stessi, principale o  secondarie,  da

documentare  con  l'esibizione  di  un  aggiornato   certificato   di

iscrizione  alla  Camera  di  commercio,  industria  ed  artigianato,

purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km

dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del  divieto  e

non percorrano tratti autostradali;

  c) per i trattori isolati per  il  solo  percorso  per  il  rientro

presso la sede dell'impresa intestataria del  veicolo,  limitatamente

ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui  all'art.  2,

comma 3, ultimo periodo.

  3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, il divieto  di

cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli  ed  i  complessi

dei veicoli carichi impiegati in  trasporti  combinati  strada-rotaia

(combinato  ferroviario)  o  strada-mare  (combinato  marittimo)  che

rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del

decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  15  febbraio

2001, purche' muniti di  idonea  documentazione  CMR  o  equipollente

attestante  la  destinazione  o  la  provenienza  del  carico  e   di

prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La  parte

del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada  e  consentita

ai sensi del presente comma non puo' in nessun caso superare i 150 km

in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di  imbarco  o

di sbarco.

 

                               Art. 4

  1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi,  purche'  muniti  di

autorizzazione prefettizia:

  a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli  di

cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o  per

fattori  climatici  e  stagionali,  sono  soggetti   ad   un   rapido

deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento

dai luoghi di produzione a quelli di deposito o  vendita,  nonche'  i

veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al  trasporto  di  prodotti

destinati all'alimentazione degli animali;

  b) i veicoli ed  i  complessi  di  veicoli,  classificati  macchine

agricole, destinati al trasporto di cose,  che  circolano  su  strade

comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

  c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di  assoluta  e

comprovata necessita' ed urgenza, ivi compresi quelli  impiegati  per

esigenze  legate  a  cicli  continui  di  produzione  industriale,  a

condizione  che  tali  esigenze   siano   riferibili   a   situazioni

eccezionali  debitamente  documentate,   temporalmente   limitate   e

quantitativamente definite.

  2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1  autorizzati  alla

circolazione in deroga, devono altresi'  essere  muniti  di  cartelli

indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40

m di altezza, con impressa  in  nero  la  lettera  «a»  minuscola  di

altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle

fiancate e sul retro.

 

                               Art. 5

  1. Per i veicoli di  cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  a),  le

richieste di autorizzazione  a  circolare  in  deroga  devono  essere

inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si  chiede  di

poter circolare, di norma alla  prefettura-ufficio  territoriale  del

Governo  della  provincia  di  partenza,  che,  accertata  la   reale

rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui all'art. 4, comma

1, lettera a), ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia  il

provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:

  a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi;

  b) la targa del  veicolo  autorizzato  alla  circolazione;  possono

essere indicate le targhe di piu' veicoli  se  connessi  alla  stessa

necessita';

  c) le localita'  di  partenza  e  di  arrivo,  nonche'  i  percorsi

consentiti in base alle situazioni di traffico.  Se  l'autorizzazione

investe solo l'ambito di una provincia puo'  essere  indicata  l'area

territoriale ove  e'  consentita  la  circolazione,  specificando  le

eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

  d) il  prodotto  o  i  prodotti  per  il  trasporto  dei  quali  e'

consentita la circolazione;

  e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e'  valido  solo

per il trasporto dei prodotti indicati  nella  richiesta  e  che  sul

veicolo  devono   essere   fissati   cartelli   indicatori   con   le

caratteristiche e modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.

  2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui all'art. 4, comma 1,

lettera b), le richieste di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga

devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in  cui

si chiede di poter circolare,  alla  prefettura-ufficio  territoriale

del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento

autorizzativo sul quale sara' indicato:

  a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla durata  della

campagna di produzione agricola che in casi particolari  puo'  essere

esteso all'intero anno solare;

  b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono  complessi  di

veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di

tipo portato o semi-portato, autorizzati a circolare;

  c)  l'area  territoriale  ove   e'   consentita   la   circolazione

specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

  3. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma  1,  lettera  a),

nel caso in  cui  sia  comprovata  la  continuita'  dell'esigenza  di

effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime  di

deroga e la costanza della tipologia  dei  prodotti  trasportati,  e'

ammessa la facolta', da parte della  prefettura-ufficio  territoriale

del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed  in  ogni  caso

non oltre il termine  dell'anno  solare,  l'autorizzazione  concessa,

mediante l'apposizione  di  un  visto  di  convalida,  a  seguito  di

richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

 

                               Art. 6

  1. Per i veicoli di  cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  c),  le

richieste di autorizzazione  a  circolare  in  deroga  devono  essere

inoltrate,  in  tempo  utile,  di   norma   alla   prefettura-ufficio

territoriale del Governo della provincia di partenza,  che,  valutate

le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle  condizioni

locali  e   generali   della   circolazione,   puo'   rilasciare   il

provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:

  a) il giorno o i giorni di validita'; l'estensione a piu' giorni e'

ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da  effettuare,

o alla tipologia di trasporto da autorizzare;

  b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe  e'

ammessa in relazione alla necessita' di suddividere il  trasporto  in

piu' parti;

  c) le localita' di  partenza  e  di  arrivo,  nonche'  il  percorso

consentito in base alle situazioni di traffico;

  d) il prodotto oggetto del trasporto;

  e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e'  valido  solo

per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono  essere

fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche  e  le  modalita'

gia' specificate all'art. 4, comma 2.

  2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma  1,  lettera  c),

relative ai  veicoli  da  impiegarsi  per  esigenze  legate  a  cicli

continui  di  produzione,  la  prefettura-ufficio  territoriale   del

Governo competente, dovra' esaminare e  valutare  l'indispensabilita'

della richiesta, sulla base di specifica documentazione che  comprovi

la necessita',  da  parte  dell'azienda  di  produzione,  per  motivi

contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche  nei

giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, e per quelle relative

ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere  e  mercati  ed  ai

veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso

in cui sussista,  da  parte  dello  stesso  soggetto,  l'esigenza  di

effettuare piu' viaggi in regime di deroga per  la  stessa  tipologia

dei  prodotti  trasportati,  le  prefetture-uffici  territoriali  del

Governo,  ove  non  sussistono  motivazioni   contrarie,   rilasciano

un'unica  autorizzazione  di  validita'  temporale  non  superiore  a

quattro mesi, sulla quale  possono  essere  diversificate,  per  ogni

giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga,  la  targa  dei

veicoli   autorizzati,   il   percorso   consentito,   le   eventuali

prescrizioni. Nel caso di veicoli da impiegarsi per esigenze legate a

cicli continui di produzione e di veicoli  adibiti  al  trasporto  di

attrezzature per spettacoli dal vivo,  l'autorizzazione  puo'  essere

rilasciata anche dalla prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo

nel  cui  territorio  di  competenza  ha  sede  lo  stabilimento   di

produzione o dove si svolge lo  spettacolo,  previo  benestare  della

prefettura - ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di

competenza ha inizio il viaggio.

 

                               Art. 7

  1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,

puo' essere rilasciata anche  dalla  prefettura-ufficio  territoriale

del Governo nel cui territorio di competenza ha  sede  l'impresa  che

esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione  del

medesimo. In tal caso la prefettura-ufficio territoriale del  Governo

nel cui territorio di competenza  ha  inizio  il  viaggio  che  viene

effettuato in regime di deroga deve  fornire  il  proprio  preventivo

benestare.

  2.  Per  i  veicoli  provenienti   dall'estero,   la   domanda   di

autorizzazione  alla  circolazione  puo'   essere   presentata   alla

prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia   di

confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche  dal

committente o dal destinatario  delle  merci  o  da  una  agenzia  di

servizi a cio' delegata dagli  interessati.  In  tali  casi,  per  la

concessione delle autorizzazioni i signori prefetti  dovranno  tenere

conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di  urgenza  e

indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della  localita'

di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso

le localita' di confine.

  3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia,  i

signori  prefetti  dovranno   tener   conto,   nel   rilascio   delle

autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere  a)  e  c),  anche

delle difficolta'  derivanti  dalla  specifica  posizione  geografica

della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le  operazioni

di traghettamento.

  4. Durante i periodi di  divieto  i  prefetti  nel  cui  territorio

ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente,  i

veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per  la

sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.

 

                               Art. 8

  1. Il calendario di cui all'art. 1 non si  applica  per  i  veicoli

eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

  a)  adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di

emergenza, o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal  fine

occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

  b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e  delle  forze

di polizia;

  c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade  per

motivi urgenti di servizio;

  d) delle amministrazioni comunali contrassegnati  con  la  dicitura

«Servizio  Nettezza  Urbana»  nonche'  quelli  che  per  conto  delle

amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»

purche'    muniti    di    apposita     documentazione     rilasciata

dall'amministrazione comunale;

  e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del  Ministero

dello sviluppo  economico  o  alle  Poste  Italiane  S.p.a.,  purche'

contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema  «Poste  Italiane»,

nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione

rilasciata  dall'amministrazione  delle  poste  e  telecomunicazioni,

anche estera; nonche'  quelli  in  possesso,  ai  sensi  del  decreto

legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  di  licenze  e  autorizzazioni

rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni

di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;

  f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e

comprovate ragioni di servizio;

  g) adibiti al trasporto di  carburanti  o  combustibili  liquidi  o

gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

  h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma  8,

del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive

modificazioni, che  circolano  su  strade  non  comprese  nella  rete

stradale di interesse nazionale di  cui  al  decreto  legislativo  29

ottobre 1999, n. 461.

 

                               Art. 9

  1. Il trasporto delle merci  pericolose  comprese  nella  classe  1

della  classifica  di  cui  all'art.  168,  comma  1,   del   decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  e'

vietato comunque, indipendentemente dalla massa  complessiva  massima

del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art.  1,

dal 27 maggio al 10 settembre  compresi,  dalle  ore  08,00  di  ogni

sabato alle ore 24,00 della domenica successiva.

  2. Per tali trasporti non sono ammesse  autorizzazioni  prefettizie

alla circolazione ad eccezione del trasporto  di  fuochi  artificiali

rientranti nella IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato  A  al

regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.  773,

delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  6

maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel  rispetto

di tutte le normative vigenti, lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi

temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le

esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

  3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono  altresi'  essere

rilasciate autorizzazioni prefettizie per  motivi  di  necessita'  ed

urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per  le

quali siano previsti tempi di esecuzione  estremamente  contenuti  in

modo  tale  da  rendere  indispensabile,  sulla  base  di   specifica

documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la  lavorazione  a

ciclo  continuo  anche  nei  giorni  festivi.  Dette   autorizzazioni

potranno  essere   rilasciate   limitatamente   a   tratti   stradali

interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai

comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni

che  possano  costituire  potenziale  pericolo  in  dipendenza  della

circolazione  dei  veicoli.  Nelle  stesse   autorizzazioni   saranno

indicati gli itinerari, gli orari  e  le  modalita'  che  gli  stessi

prefetti  riterranno  necessari  ed  opportuni  nel  rispetto   delle

esigenze di massima sicurezza  del  trasporto  e  della  circolazione

stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali  si

ritiene  prevedibile  la  massima  affluenza  di  traffico  veicolare

turistico nella zona interessata dalla deroga.

  4. Il divieto di circolazione per le merci  pericolose  di  cui  al

comma  1  non  trova  applicazione,  per  comprovate  necessita'   di

servizio, per i veicoli e per  i  complessi  di  veicoli  di  seguito

elencati, anche se circolano scarichi:

  a) militari e delle Forze di Polizia;

  b) militari appartenenti a  Forze  armate  straniere  e  civili  da

queste commissionati,  per  esercitazioni,  operazioni  o  assistenza

militare  in  base  ad  accordi  internazionali,  purche'  muniti  di

apposito  credito  di  movimento  rilasciato  dal  comando   militare

competente;

  c) civili commissionati dalle Forze armate muniti del documento  di

accompagnamento di cui  al  decreto  ministeriale  2  settembre  1977

integrato con decreto ministeriale 24  maggio  1978,  rilasciato  dal

comando militare competente.

  Di   ogni   trasporto   deve   essere   data   informazione    alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo  nel  cui  territorio  di

competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale.

 

                               Art. 10

  1.   Le   autorizzazioni   prefettizie   alla   circolazione   sono

estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente  nel  caso

in  cui  tale  circostanza  si  verifichi  nell'ambito  di  un  ciclo

lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che  deve  ripetersi

nel corso della stessa giornata lavorativa.

 

                               Art. 11

  1. Le prefetture-uffici territoriali  del  Governo  attueranno,  ai

sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada,  approvato

con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive

modificazioni,  le  direttive  contenute  nel  presente   decreto   e

provvederanno a  darne  conoscenza  alle  amministrazioni  regionali,

provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro  ente  od  associazione

interessati.

  2.  Ai  fini  statistici  e  per  lo  studio   del   fenomeno,   le

prefetture-uffici territoriali del Governo  comunicano,  con  cadenza

semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente

decreto.

  3. In conformita'  a  quanto  concordato  nel  protocollo  d'intesa

siglato tra Governo e associazioni di categoria in data  28  novembre

2013,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore   delle

disposizioni del presente decreto, sara' verificata, la  possibilita'

di apportare modifiche e integrazioni finalizzate  a  contemperare  i

livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un

incremento di competitivita' dell'autotrasporto.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

 

    Roma, 13 dicembre 2016

 

                                                  Il Ministro: Delrio

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del

mare, registro n. 1, foglio n. 4616